AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Una nuova stagione di opportunità e servizi per le società sportive

Norme generali affiliazione

L’affiliazione

L’art. 5 dello Statuto del CSI stabilisce che sono associati del Centro Sportivo Italiano gli enti e le istituzioni senza scopo di lucro, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive di capitali (sia con Amministratore Unico che con Consiglio di Amministrazione), le cooperative sportive dilettantistiche, le Università, le Associazioni ricreative, culturali e religiose, i circoli, parrocchie, oratori, istituti scolastici, imprese sociali, ONLUS, pro-loco, cooperative sociali ed enti del terzo settore in genere che perseguono scopi coerenti con le finalità istituzionali del CSI. L’affiliazione, pertanto, è l’atto con cui le Società sportive e le Associazioni aderiscono al CSI e ne diventano soci a tutti gli effetti.

Le Società Sportive si affiliano al CSI presso la Presidenza Nazionale ovvero per il tramite del Comitato territorialmente competente. L’atto di “diventare soci” è un atto unico e irripetibile (negli anni successivi si tratta di un semplice “rinnovo amministrativo”); una Società può pertanto affiliarsi presso uno e un solo Comitato territoriale CSI.

Le Società sportive devono indicare nel Mod. 1/R o 1/T sia le discipline sportive che le attività non istituzionali che intendono effettivamente svolgere nel CSI nel corso dell’anno associativo. Le Società sportive potranno poi indicare sulla tessera dei propri tesserati solo le attività e discipline sportive scelte tra quelle indicate sul Mod. 1/R o 1/T. Il CSI provvede per le società che ne hanno i requisiti e in conformità a quanto richiesto dalla legge, alla iscrizione delle stesse nel registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (vedi l’apposito capitolo più avanti).

Durata dell’affiliazione

Per l’anno sportivo 2023/2024 le Società/Associazioni possono affiliarsi al CSI Palermo, a seconda delle discipline sportive praticate, a partire dal giorno 17 luglio 2023 in poi. A livello amministrativo l’affiliazione scade al più tardi il 31 dicembre 2024; l’effettiva durata dipende dagli sport praticati dalla Società/Associazione e dalla loro annualità.

Le diverse annualità delle discipline sportive sono qui di seguito indicate:

Requisiti necessari per l’affiliazione al CSI

Domanda di affiliazione

La domanda di affiliazione della Società sportive al CSI deve essere sottoscritta dal Presidente/Legale rappresentante e corredata dall’atto costitutivo e dallo statuto.

 

Numero minimo di tesserati

Tra i requisiti richiesti, la Società sportiva deve avere un numero di tesserati non inferiore a 7, tra i quali devono essere OBBLIGATORIAMENTE presenti per tutte le società affiliate:

  • il Presidente/Legale rappresentante, tranne per le società di capitali con “Amministratore Unico”
  • il Vice Presidente
  • almeno 1 altro membro del consiglio direttivo, tesserati con tessera ordinaria AT o NA e qualifica di Consigliere.

L’organo direttivo della Società affiliata deve essere composto solo da persone maggiorenni.

Le ASD/SSD devono provvedere a tesserare l’intero Consiglio Direttivo che, in caso di contemporanea affiliazione anche con altra FSN/EPS, deve essere sempre coincidente con quelli riportati per ogni altra affiliazione.

 

Statuto e atto costitutivo

Le Società che intendono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l’iscrizione al Registro nazionale delle ASD (e pertanto avvalersi della normativa di cui alla d.lgs. 39/2021 nonché per usufruire delle agevolazioni fiscali), devono essere in possesso (e presentare al Comitato territoriale) uno Statuto/Atto Costitutivo registrato e depositato all’Ufficio del Registro presso la Agenzia delle Entrate territoriale.

 

Incompatibilità

Ai sensi dell’art. 90 comma 18-bis, della legge 289/2002 e successive modificazioni, è vietato ricoprire la stessa carica amministrativa (ad es. Presidente, Vice Presidente o Consigliere, ovvero di Legale Rappresentante, Amministratore Delegato o Amministratore Unico) in due o più Società affiliate al CSI che operino nell’ambito della stessa disciplina sportiva.

 

Il fascicolo della Società sportiva

Ogni Comitato deve OBBLIGATORIAMENTE formare un fascicolo per ogni soggetto affiliato; tale fascicolo deve contenere copia dei documenti societari principali, quali:

  • atto costitutivo della Società
  • Statuto della Società
  • verbali delle assemblee che modificano lo Statuto della Società
  • attestato di attribuzione del codice fiscale/partita Iva della Società
  • documento di riconoscimento del Legale rappresentante della Società
  • verbali delle assemblee che eleggono o rinnovano gli organi della Società
  • ogni altro documento utile per conoscere la storia e la vita della Società

I documenti che compongono il fascicolo, vanno poi scansionati e trasformati in file digitali PDF, e OBBLIGATORIAMENTE memorizzati sulla piattaforma di tesseramento online, nell’area documentale riservata alla società sportiva. Quest’ultima, accedendovi con le proprie credenziali, ha la facoltà di aggiungere altri documenti digitalizzati o di aggiornare quelli già presenti.

 

Riconoscimento ai fini sportivi delle ASD/SSD

La vigente normativa prescrive che le Società sportive, per potere godere dello speciale regime fiscale previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi per il tramite dell’EPS/FSN al quale è affiliata.

Tale riconoscimento viene concesso dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, per il tramite del CSI, con le procedure previste dalle normative vigenti. La Presidenza nazionale CSI sottopone al riconoscimento ai fini sportivi solo quei soggetti che sono pienamente in regola con la normativa, che abbiano almeno 7 tesserati di cui almeno 3 dirigenti (tra i quali il Presidente, il Vice Presidente e almeno un Consigliere), che siano dotati di Statuto/Atto Costitutivo registrato (con il timbro della Agenzia delle Entrate ben visibile), in possesso del Codice fiscale e che pratichino le discipline sportive ammissibili.

I soggetti iscrivibili al Registro Nazionale delle ASD/SSD sono:

  • Associazioni Sportive Dilettantistiche (ad es. A.S.D.) senza finalità di lucro, con o senza personalità giuridica;
  • Società Sportive Dilettantistiche di capitali ma senza finalità di lucro (ad es. S.S.D. A R.L.);

Per le prime due tipologie di soggetti (assenza di finalità lucrative) lo statuto deve essere «a norma di Legge», cioè dovrà prevedere i contenuti minimali previsti dall’art. 90 della Legge 289 del 2002. Esso va redatto come scrittura privata o atto notarile (obbligatorio per le SSD) e registrato (rispettivamente come atto privato o atto pubblico) presso uno sportello dell’Ufficio del Registro, presso l’Agenzia delle Entrate territoriale.

Statuto non A.S.D.

Cos’è lo statuto della società

Lo statuto è il documento che contiene gli obiettivi dell’associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Per poter fruire delle agevolazioni le clausole che devono essere recepite nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche sono le seguenti:

  • la denominazione;
  • l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
  • l’attribuzione della rappresentanza legale;
  • l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
  • l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  • modalità di scioglimento dell’associazione o della società;
  • l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

 

 

 

 

 

Atto Costitutivo non A.S.D.

Cos’è un atto costitutivo?

L’atto costitutivo è un documento nel quale si dichiara che un gruppo di persone si sono riunite in un determinato luogo per costituire una associazione sportiva o culturale, il numero minimo di persone per costituire un’associazione è di tre elementi, (presidente, Vice Presidente, segretario) possono essere in numero maggiore preferibilmente sempre in numero dispari, normalmente fino a un massimo di quindici elementi. Le altre cariche oltre quelle sopra citate possono essere: economo, tesoriere e consiglieri. Nell’atto va indicato il nome che viene dato all’associazione, l’indirizzo e la distribuzione delle cariche, normalmente si scrive che il consiglio direttivo sarà ratificato con una apposita assemblea dei soci, non appena sarà raggiunto un determinato numero di soci, nell’atto stesso è bene dichiarare a quale ente di promozione sportivo e/o culturale affiliarsi e aver già stilato uno statuto che i fondatori dell’associazione hanno preso visione e lo approvano.

Statuto A.S.D.

Cos’è lo statuto della società

Lo statuto è il documento che contiene gli obiettivi dell’associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Per poter fruire delle agevolazioni le clausole che devono essere recepite nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche sono le seguenti:

  • la denominazione;
  • l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
  • l’attribuzione della rappresentanza legale;
  • l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
  • l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  • modalità di scioglimento dell’associazione o della società;
  • l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

 

Alcuni suggerimenti

Di seguito i passi per poter registrare una associazione sportiva dilettantistica:

1) Redigere ATTO COSTITUTIVO e STATUTO con i soci fondatori.

Nel menù di sinistra potete trovare dei moduli precompilati da integrare con le parti mancanti. E’ importante su questi documenti non tralasciare di scrivere “nome-scelto Associazione Sportiva Dilettantistica”

Nell’atto costitutivo è necessario indicare per ogni socio fondatore Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Cod. fiscale.

Per la compilazione dei due atti NON non è necessario il NOTAIO, è sufficiente una SCRITTURA PRIVATA .

I Soci fondatori devono essere tutti MAGGIORENNI.

Sarà necessario preparare 4 copie in originale sia si atto costitutivo che di statuto.

2) Richiesta del Codice Fiscale

Recatevi presso l’Ufficio delle Entrate della vostra zona e tramite un modulo AA5/5 che vi daranno li potete richiedere IN MODO GRATUITO il CODICE FISCALE, ossia quel codice che vi rappresenterà fiscalmente per l’Agenzia

Oltre al modulo AA5/5 dovrete portare anche una copia originale dello statuto e dell’atto costitutivo, insieme ad una copia dei documenti di identità e del codice fiscale di tutti i soci fondatori.

Se non è il presidente dell’associazione a presentare la richiesta servirà allora anche una delega firmata dal presidente stesso che autorizza la persona a presentare la richiesta.

3) Registrazione dell’associazione sportiva dilettantistica all’Ufficio delle Entrate.

Registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto in due copie in bollo presso l’Ufficio delle Entrate con pagamento quota fissa di 200€.

Dal 01 Gennaio 2019, con la  finanziaria 2019 (Legge n. 145) al comma 646, è stata estesa anche alle associazioni / società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, riconosciute dal CONI, l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni.

Cercate di richiedere i moduli per il pagamento direttamente in occasione della registrazione del codice fiscale.

Questo passaggio è obbligatorio soprattutto se si vuole usufruire delle agevolazioni fiscali per le ass. sportive dilettantistiche previste dalla legge 398. In particolar modo la possibilità di ricevere compensi fino a 10.000,00 euro l’anno che non saranno tassabili.

Inoltre, nel caso la vostra attività preveda anche la possibilità di ricevere delle sponsorizzazione allora, oltre al codice fiscali, bisognerà richiedere l’apertura della partita iva per poter emettere fattura sugli importi ricevuti.

Potete quindi recarvi presso il vostro comitato provinciale CSI per poter affiliarvi e avere quindi la possibilità di fare la registrazione al registro del Coni e poter tesserare i vostri nuovi soci che avranno così anche la copertura assicurativa (infortuni e responsabilità civile). Anche tutto il direttivo ed eventualmente altri istruttori potranno richiedere il tesseramento e quindi la copertura assicurativa.

 Atto Costitutivo A.S.D.

Cos’è un atto costitutivo?

L’atto costitutivo è un documento nel quale si dichiara che un gruppo di persone si sono riunite in un determinato luogo per costituire una associazione sportiva o culturale, il numero minimo di persone per costituire un’associazione è di tre elementi, (presidente, Vice Presidente, segretario) possono essere in numero maggiore preferibilmente sempre in numero dispari, normalmente fino a un massimo di quindici elementi. Le altre cariche oltre quelle sopra citate possono essere: economo, tesoriere e consiglieri. Nell’atto va indicato il nome che viene dato all’associazione, l’indirizzo e la distribuzione delle cariche, normalmente si scrive che il consiglio direttivo sarà ratificato con una apposita assemblea dei soci, non appena sarà raggiunto un determinato numero di soci, nell’atto stesso è bene dichiarare a quale ente di promozione sportivo e/o culturale affiliarsi e aver già stilato uno statuto che i fondatori dell’associazione hanno preso visione e lo approvano.

 

Codice Fiscale

Come richiedere il codice Fiscale

Il Codice fiscale per le Associazioni: istruzioni per l’uso

Cosa è?

Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione dell’associazione nei rapporti con i privati, gli enti e le amministrazioni pubbliche. Esso, pertanto, va richiesto da tutte le associazioni, anche da quelle che non svolgono alcuna attività imponibile ai fini tributari.

A cosa serve?

Qualsiasi attività negoziale (contratti con soggetti pubblici o privati, richiesta di finanziamenti, sponsorizzazioni, locazioni o comodati di bene immobile…) o adempimento amministrativo (versamento di tasse, imposte, canoni, ecc) esige l’indicazione del codice fiscale del soggetto che la effettua.

A chi va richiesto?

All’Agenzia delle Entrate competente per territorio. In base alla sede legale dell’associazione si può verificare l’ufficio competente cliccando su Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate oppure entrando nel portale dell’Agenzia delle Entrate.

Quale modulo va utilizzato?

Per la richiesta del codice fiscale si usa il modello AA5/5, reperibile gratuitamente presso tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, o scaricabile dal sito in formato pdf. In questa sessione si fornisce un esempio di compilazione del modulo per associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono alcuna attività commerciale.

Chi deve firmare il modulo?

La firma, così come la responsabilità di quanto dichiarato, spetta esclusivamente al Legale Rappresentante dell’associazione (il Presidente) che tuttavia, può conferire a terza persona il compito di consegnare il modulo presso l’Agenzia delle Entrate purchè munita di apposita delega e di fotocopia del documento di identità valido del Legale Rappresentante.

Quanto costa attivare il Codice Fiscale?

L’operazione è totalmente gratuita.

E il numero di Partita IVA?

La Partita IVA, diversamente dal codice fiscale, identifica un soggetto che svolge abitualmente e professionalmente un’attività considerata commerciale ai fini fiscali. Mentre tutti devono possedere il codice fiscale solo le associazioni che svolgono abitualmente attività commerciali devono dotarsi della Partita IVA.

 

Modello EAS

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale

Modalità e termini per la comunicazione

Il modello per la trasmissione dei dati, denominato “modello Eas”, deve essere inviato, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

 

Statuto A.P.S.

Modello di statuto per le A.P.S.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente approvato il modello standard di statuto del Centro Sportivo Italiano. Questo modello, che trovate in allegato come fac-simile in calce a questo articolo, potrà essere utilizzato da tutte le Associazioni di Promozione Sociale affiliate al CSI, semplificando la procedura di iscrizione nel RUNTS. Presentata la documentazione comprensiva di questo modello, entro trenta giorni (e non sessanta) l’ufficio competente procederà ad iscrivere l’APS nel registro stesso.

Per costituire e aprire una associazione di promozione sociale, è necessario:

  • costituire un’associazione, con almeno sette soci fondatori, per l’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Solitamente, i soci fondatori formano il primo Consiglio Direttivo;
  • preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto, necessari per creare un’associazione di promozione sociale, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dal Codice del Terzo Settore;
  • recarsi all’Agenzia delle Entrate per la registrazione dell’associazione (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento). E’ necessario richiedere l’attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro ed infine presentare l’atto costitutivo e lo statuto in duplice copia per la registrazione (la procedura è quella di “registrazione atti privati” e non è necessario l’intervento di un notaio);
  • inoltrare la domanda di iscrizione al registro unico nazionale degli enti del terzo settore, tramite l’apposito portale web attivato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • una volta iscritta al registro avrete terminato la procedura per aprire una associazione di promozione sociale.

Secondo il codice del terzo settore, le associazioni di promozione sociale sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, da un numero non inferiore a sette persone fisiche, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Le associazioni di promozione sociale si inquadrano quindi come un sottoinsieme degli enti del terzo settore, e si caratterizzano per alcune regole o vincoli peculiari e per alcune agevolazioni fiscali ulteriori rispetto a quelle stabilite per gli E.T.S. (ricordiamo però che per la costituzione di quest’ultimi sono sufficienti tre persone e non sette).

Riguardo allo svolgimento di attività di interesse generale, si fa riferimento all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, che prevede un’ampia gamma di iniziative. Le associazioni di promozione sociale sembrano comunque orientate allo svolgimento di attività, rivolta a favore dei propri soci e di terzi soggetti, nell’ambito culturale, ludico-ricreativo, della tutela e della valorizzazione del territorio, promozione delle tradizioni locali ecc…..

L’attività dell’associazione di promozione sociale dovrà essere perseguita avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati. L’attività del volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo e potranno essere rimborsate solo le spese sostenute per lo svolgimento dell’attività, entro limiti preventivamente stabiliti. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l’organizzazione di cui il volontario fa parte.

L’associazione di promozione sociale potrà comunque assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche individuandoli tra i propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Con il nuovo regime previsto dal Codice del Terzo Settore, assumere la qualifica di APS sarà particolarmente conveniente. Infatti, la regola generale prevista dalla nuova normativa considera non commerciali le sole attività rese a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non eccedono i costi di organizzazione della stessa attività. Diversamente, per le APS il Codice del Terzo Settore prevede una deroga, stabilendo che non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi statutari per cui gli associati versano un corrispettivo specifico, che quindi può anche eccedere i costi organizzativi dell’attività.

Inoltre, il Codice del Terzo Settore prevede che per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Enti di Promozione Sociale a carattere nazionale), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
  • per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

Precisiamo comunque che la possibilità di somministrare alimenti e bevande ai soci è subordinata allo svolgimento di un iter burocratico amministrativo e al rispetto di determinati requisiti.

Da rilevale che la nuova normativa stabilisce che le sedi e i locali utilizzati dagli enti del terzo settore (APS e circoli compresi), in cui si svolge l’attività istituzionale, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, purchè non di tipo produttivo.

Secondo l’articolo 21 del Codice del Terzo Settore, l’atto costitutivo e lo statuto di tutti gli ETS devono indicare la denominazione dell’ente; l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale; la sede legale; il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell’ente, se prevista; le norme relative al funzionamento dell’ente. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

N.B. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla domanda d’iscrizione al registro degli Enti del Terzo Settore, che sarà vagliata dagli uffici regionali competenti. L’atto costitutivo e lo statuto dovranno prevedere i requisiti prescritti dal D. Lgs. 117/2017 e le attività dovranno essere coerenti con quanto permesso da questa normativa. Inoltre dovrà essere posta attenzione alle linee guida e alle raccomandazioni predisposte dalle varie regioni. In tal senso si consiglia l’assistenza di un consulente, per non rischiare che la domanda venga rigettata, con la conseguente necessità di modificare lo statuto già registrato all’Agenzia delle Entrate.

RESPONSABILE TESSERAMENTO

Calì Riccardo
Tel: 393 7240406
Mail: tesseramento@csipalermo.it

Tesseramento online

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